Panariagroup, delisting da oggi

22/07/2021 14:30

Panariagroup, delisting da oggi

Finpanaria, facendo seguito a quanto comunicato rispettivamente in data 14 giugno 2021 e 14 luglio 2021 con riferimento: (i)ai risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") promossa da Finpanaria (l'"Offerta") e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Panariagroup *Industrie Ceramiche S.p.A.
("
Panaria" o l'"Emittente"); (ii)al conseguente espletamento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto (c.d. squeeze-out) ai sensi dell'art. 111 del TUF e il contestuale adempimento dell'obbligo di acquisto (c.d. sell-out) ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (la "Procedura Congiunta"), avente ad oggetto le n.

2.165.757 azioni ordinarie di Panaria ancora in circolazione, pari al 4,78% del capitale sociale dell'Emittente (le "
Azioni Residue*"), al corrispettivo determinato dalla CONSOB con delibera n. 21958 del 14 luglio 2021 in misura pari al corrispettivo dell'Offerta (i.e. Euro 2,00 per ogni Azione Residua), rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito della somma di Euro 4.331.514,00, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente aperto presso Banco BPM S.p.A.

(IBAN n. IT59Y0503466760000000051004).

In data odierna avrà pertanto efficacia, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente. 2 I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari depositari.
L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data del suddetto deposito, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss.
cod. civ.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8782 del 15 luglio 2021, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, delle azioni dell'Emittente (ISIN IT0001467577) per le sedute del 20 luglio 2021 e del 21 luglio 2021 e la revoca dalla quotazione dalla data odierna.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

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