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Fino a 60mila euro per te! Scopri il credito d'imposta sanificazione
27/05/2022 10:30

L’emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione dei contagi del Coronavirus nel territorio nazionale, avvenuta ormai più di due anni e mezzo fa, ha spinto la squadra dell’esecutivo, prima guidata da Giuseppe Conte e successivamente dall’attuale premier Mario Draghi, a rivedere le misure in favore delle imprese e dei professionisti.
Per questo motivo, si sono susseguiti nel tempo una serie di aiuti indirizzati non soltanto ai cittadini e alle famiglie italiane, ma anche verso le piccole, medie e grandi imprese oltre che ai liberi professionisti e lavoratori autonomi. In questo senso, in molti casi tali misure si presentavano sotto forma di credito d’imposta.
Tra questi, una delle misure adottate dal Governo italiano con l’obiettivo di supportare le imprese oltre che anche a contrastare al meglio la diffusione del virus è rappresentato dal credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Dunque, è necessario comprendere al meglio quali sono le categorie di imprese che hanno potuto avere la possibilità di accedere al credito d’imposta fino a 60 mila euro per la sanificazione degli ambienti e per i dispositivi di protezione.
Per questo motivo, nei prossimi paragrafi, sarà posta particolare attenzione alle comunicazioni e alle indicazioni che sono state fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’erogazione del credito d’imposta per la sanificazione verso le imprese che operano nel territorio nazionale.
La premessa sul credito d’imposta sanificazione 2021
Prima di andare a fornire tutti i dettagli e gli approfondimenti in relazione al credito d’imposta sanificazione, è necessario sottolineare che si tratta purtroppo di una misura, la cui procedura relativa alla presentazione delle richieste risulta già essere scaduta.
Infatti, la comunicazione da parte dei soggetti che esercitano delle attività di impresa, di arti e di professioni, dovrà essere stata inviata e trasmessa durante il periodo compreso tra il 4 ottobre ed il 4 novembre del 2021.
In questo senso, al fine di chiarire ulteriormente le peculiarità del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti, è necessario anche precisare che è l’articolo 32 del decreto-legge numero 73 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 maggio, a provvedere all’elaborazione e all’entrata in vigore di questa misura in favore delle imprese.
Credito d’imposta sanificazione: come funziona? Le caratteristiche
Il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, si pone come uno di quegli aiuti che sono stati elaborati da parte della squadra dell’esecutivo al fine di perseguire un duplice obiettivo.
Effettivamente, la possibilità di accedere ad un credito di imposta per l’acquisto di prodotti o di servizi legati alla tutela dei cittadini e dei lavoratori, consentirebbe così di facilitare al meglio l’adozione di misure mediante il quale sarebbe possibile contrastare la diffusione del virus nell’ambiente di lavoro.
Dall’altro lato, le aziende e le imprese coinvolte avrebbero anche l’opportunità di ottenere degli importanti e preziosi contributi, che risultano essere fondamentali, soprattutto per quelle imprese la cui economia è stata già messa a dura prova a causa della diffusione del Coronavirus.
Importi del credito d’imposta sanificazione fino a 60mila euro: come cambiano
Il credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale rappresenta una misura il cui ammontare complessivo viene definito sulla base di alcuni aspetti particolari.
A questo proposito, come chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, il valore del credito d’imposta in questione corrisponde ad una percentuale pari al 30 per cento rispetto all’ammontare delle spese che sono state sostenute durante un determinato periodo di tempo, che potranno essere ampiamente documentate da parte delle imprese richiedenti.
In questo contesto, dunque, occorre specificare che rientrano esclusivamente gli importi relativi alle spese che sono state effettuate durante i mesi di giugno, di luglio e di agosto dell’anno scorso 2021.
Si tratta, nello stesso tempo, soltanto di quelle spese che riportano all’acquisto di dispositivi di protezione individuale ma anche di altri prodotti, articoli e servizi aventi come obiettivo quello di consentire una maggiore tutela della salute degli utenti e degli stessi lavoratori.
Tuttavia, come spesso accade per i bonus e per i crediti di imposta, il Governo italiano ha deciso anche di andare a definire un importo massimo entro il quale sarà possibile ottenere il credito del 30 per cento. In questo caso, la misura in questione non potrà in alcun modo eccedere il valore massimo di 60 mila euro.
I soggetti che hanno diritto al credito d’imposta sanificazione
Dopo aver analizzato effettivamente quali sono le peculiarità che hanno contraddistinto il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di articoli volti al contrasto della diffusione del Coronavirus, è il momento di andare ad approfondire anche quali sono le categorie di soggetti che potranno sperare di ottenere l’accesso della misura.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, in ottemperanza alle disposizioni predisposte all’interno del relativo decreto-legge, che si intendono inclusi nella platea di soggetti beneficiari del credito d’imposta diverse categorie di imprese.
Dunque, rientrano nella possibilità di accedere al credito d’imposta per la sanificazione di massimo 60 mila euro, i soggetti esercenti attività di arte, professione ed impresa ma anche eventuali enti non commerciali ed enti religiosi civilmente riconosciuti oltre che enti del terzo settore.
Allo stesso tempo, hanno avuto la possibilità di presentare la richiesta entro il 4 novembre dello scorso anno, per il credito di imposta per la sanificazione anche le strutture ricettive extra-alberghiere, anche se non a carattere imprenditoriale.
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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