Acconto IMU 2025: chi deve pagare entro il 16 giugno, importi, regole e calcolo aggiornato

Benna Cicala Benna Cicala - 16/05/2025 07:30

Acconto IMU 2025: chi deve pagare entro il 16 giugno, importi, regole e calcolo aggiornato

Acconto IMU 2025: il 16 giugno si avvicina e, con questa data, torna uno degli appuntamenti fiscali più rilevanti per i proprietari di immobili. L’acconto dell’Imposta Municipale Propria deve essere versato da tutti i possessori di immobili che non siano abitazioni principali non di lusso. Il pagamento interessa anche terreni, negozi, capannoni e uffici, ma non mancano casi in cui l’imposta non è dovuta, o risulta fortemente ridotta.

Ogni anno la normativa IMU porta con sé dubbi, aggiornamenti e delibere comunali da interpretare. Ma quanto si deve pagare per l’acconto? Quali aliquote si applicano quest'anno? E chi può evitare il versamento?

Nei prossimi paragrafi vedremo:

  • Le regole principali dell’IMU 2025, con particolare attenzione all’acconto;
  • Il metodo per calcolare l’imposta in modo autonomo;
  • I casi in cui non è previsto alcun pagamento.

Prima di approfondire il discorso, vi consigliamo la visione del video YouTube di Pianeta Design sulle novità in vigore dal 2025.

Acconto IMU 2025, nuove regole su immobili e aliquote

La normativa IMU 2025 prevede che il tributo non si applichi esclusivamente alle seconde case. Rientrano nell’ambito di applicazione anche i terreni agricoli, le aree edificabili e gli immobili commerciali come negozi, capannoni e uffici. A stabilire quanto effettivamente si dovrà pagare sono le delibere approvate dai singoli Comuni, pubblicate entro la scadenza del 14 ottobre dell’anno precedente.

L’aliquota base per l’IMU è fissata a 8,6 per mille, ma può salire fino al 10,6 per mille. In presenza di maggiorazioni che assorbono la componente dell’ex TASI, si può arrivare anche all’11,4 per mille. Il calcolo dell’imposta parte sempre dalla rendita catastale dell’immobile, che deve essere rivalutata del 5%.

Alla rendita rivalutata si applica un coefficiente IMU, che varia a seconda della categoria catastale dell’immobile:

  • Per le abitazioni e le relative pertinenze si utilizza il coefficiente 160;
  • Per magazzini, laboratori e uffici pubblici il valore è 140;
  • Per banche e uffici privati si applica il coefficiente 80;
  • Per alberghi e fabbricati a uso agricolo il moltiplicatore è 65;
  • Per i negozi si applica il coefficiente 55.

Questi parametri sono essenziali per determinare con precisione quanto si dovrà versare in acconto e in saldo, tenendo conto anche di eventuali agevolazioni deliberate localmente.

Come calcolare l'acconto IMU 2025: esempio pratico e formula da applicare

Per calcolare l’acconto IMU 2025 senza l’ausilio di un consulente, bisogna seguire tre passaggi principali. Il primo è la rivalutazione della rendita catastale: si calcola il 5% della rendita e si somma all’importo iniziale. Successivamente, si applica il coefficiente corrispondente alla categoria catastale. Infine, al valore ottenuto si applica l’aliquota IMU deliberata dal Comune dove è situato l’immobile.

Facciamo un esempio per avere le idee più chiare. Una seconda casa ha una rendita catastale di 720 euro. Rivalutandola del 5% si arriva a 756 euro. Applicando il coefficiente di 160 (valido per le abitazioni), si ottiene una base imponibile di 120.960 euro. A questo punto si può procedere con il calcolo dell’imposta:

  • Con aliquota base all’8,6 per mille, l’IMU annua sarà pari a 1.040,26 euro;
  • Con l’aliquota massima del 10,6 per mille, l’imposta sale a 1.282,17 euro;

In entrambi i casi, l’acconto IMU da versare entro il 16 giugno 2025 sarà la metà:

  • Con aliquota base: 520,13 euro
  • Con aliquota massima: 641,08 euro

IMU 2025 non dovuta: quando l’acconto non si paga

Come anticipato in apertura di articolo, non tutti i proprietari devono versare l’acconto IMU 2025. L’imposta non è dovuta in specific casi.

L’IMU è esente per l’abitazione principale non di lusso, ossia quelle che rientrano in categorie catastali dalla A/2 alla A/7, escludendo A/1, A/8 e A/9. La stessa esenzione si applica anche alle abitazioni assimilate all’abitazione principale, come quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado che vi risiedono.

Sono esenti anche gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge separato con figli conviventi, e l’unico immobile posseduto, e non affittato, da personale delle Forze Armate, Polizia o Vigili del Fuoco.

Nel caso dei terreni agricoli, non è dovuta IMU se appartengono a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) e sono destinati ad attività agricole, silvane o pastorali.

Infine, l’IMU non è dovuta per gli immobili occupati abusivamente, ma solo se il proprietario ha sporto regolare denuncia all’autorità giudiziaria. Chi rientra in una di queste categorie deve comunque verificare che non siano previste variazioni locali, consultando le delibere IMU 2025 pubblicate dal proprio Comune.

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