Assegno sociale INPS, basta poco per perderlo: ecco a cosa fare attenzione

Niccolò Mencucci Niccolò Mencucci - 12/06/2025 10:15

Assegno sociale INPS, basta poco per perderlo: ecco a cosa fare attenzione

Non è affatto semplice ottenere l'assegno sociale, ma è sorprendentemente facile perderlo.

Basta infatti poco per perdere il diritto al trattamento assistenziale INPS, soprattutto se non si rispettano tutti i requisiti precisi.

Vediamo bene a cosa fare attenzione per evitare di perdere il diritto all'assegno sociale.

Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale di Risarcimenti & Rimborsi.

Assegno sociale INPS, basta poco per perderlo: ecco a cosa fare attenzione

Partiamo intanto dal primo requisito: quello anagrafico.

Innanzitutto, per avere diritto all'assegno sociale INPS devi aver già compiuto 67 anni di età, soglia che coincide attualmente con quella prevista per la Pensione di Vecchiaia (almeno fino al 2027, salvo novità dal Governo).

Non è un requisito particolarmente difficile da soddisfare, ma infatti non è questo a cui devi prestare attenzione.

Il vero problema riguarda il requisito reddituale, che è particolarmente stringente.

Secondo quanto previsto dalla normativa, l'assegno sociale ti viene riconosciuto per intero solo se non hai redditi. In presenza di un reddito (anche minimo), l’assegno ti verrà corrisposto in forma ridotta.

E se il reddito supera l’importo annuo stabilito dall’INPS (7.002,97 euro, pari a 538,69 euro al mese), dovrai dire addio alla prestazione.

A sua volta, se sei coniugato, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare i 14.005,94 euro annui (1.077,38 euro al mese).

Pertanto, il problema non si pone se sei a reddito zero. Se però, nel corso del tempo, cominci a percepire delle entrate aggiuntive, l'importo dell'assegno verrà ricalcolato tenendo conto della differenza tra il reddito percepito e le soglie massime sopramenzionate.

Purtroppo, anche un solo euro in più, rispetto all’anno precedente, può determinare una riduzione dell’assegno o, nei casi peggiori, la sua totale cancellazione.

Assegno sociale INPS: i redditi (non) esenti dal calcolo

Sempre per quanto riguarda il requisito reddituale, altro aspetto di cui tenere conto è la natura dei redditi che concorrono al calcolo.

Sul sito ufficiale l'INPS precisa che, ai fini dell’attribuzione dell'assegno sociale, verranno considerati diversi tipi di reddito.

Ad esempio i redditi assoggettabili all'IRPEF e quelli esenti da imposta. E così i redditi di terreni e fabbricati, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL e le prestazioni assistenziali in denaro erogate in modo continuativo dallo Stato o da enti pubblici.

Di contro, sono esclusi dal computo redditi ed emolumenti quali i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione e le prestazioni assistenziali statali o estere non continuative.

Nota particolare per le pensioni. Quelle liquidate secondo il sistema contributivo (a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie) sono escluse dal calcolo fino a un massimo di un terzo del valore dell’assegno sociale e comunque non oltre un terzo dell’importo della pensione stessa.

Assegno sociale INPS: l'assenza dal territorio

C’è poi una condizione che molti ignorano, ma che può ugualmente portare alla sospensione dell'assegno sociale: l’assenza prolungata dal territorio nazionale.

Come chiarisce l’INPS sempre sul sito ufficiale:

"In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l'assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all'estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano".

La sospensione, in questo caso, è temporanea: tornando in Italia, la prestazione può essere riattivata.

Ma attenzione: se l’assenza si protrae oltre un anno, l'assegno sociale viene revocato definitivamente.

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