Bonus edilizi al 50% anche per queste abitazioni: novità dall'Agenzia

Niccolò Mencucci Niccolò Mencucci - 24/06/2025 10:15

Bonus edilizi al 50% anche per queste abitazioni: novità dall'Agenzia

Novità sul fronte dei bonus edilizi dall'Agenzia delle Entrate.

Con una recente circolare, l'Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione.

In particolare sull'aliquota di detrazione al 50%, che potrà essere richiesta anche in ulteriori casi riconducibili alle cosiddette "prime case?.

Vediamo nel dettaglio l'ultima novità sui bonus edilizi.

Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale di Prestiter.

Bonus edilizi al 50% anche per queste abitazioni: novità dall'Agenzia

Come già anticipato nei mesi scorsi, bonus edilizi come il Sismabonus, il bonus ristrutturazione e l?Ecobonus prevedono dal 2025 una doppia aliquota:

  • ?

    al 50% per le spese sostenute sull'abitazione adibita a residenza ("prima casa");

  • ?

    al 36% per gli interventi realizzati su altre tipologie di immobili ("seconda casa").

Se in passato la detrazione al 50% era concessa a prescindere dalla destinazione d?uso dell?immobile, da quest'anno è riconosciuta esclusivamente alle "unità immobiliari? adibite ad abitazione principale.

Va detto però che la condizione di "abitazione principale? non deve necessariamente essere soddisfatta all?inizio dei lavori.

Come sottolineato nella Circolare 8/E del 19 giugno 2025, se l?unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all?inizio dei lavori, la maggiorazione è comunque prevista, ma "[...] a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori".

Caso a parte per quanto riguarda il "Sismabonus acquisti", ovvero il sostegno fiscale per l?acquisto di case antisismiche.

Ai fini del riconoscimento dell'aliquota maggiorata (cioè quella prevista dal nuovo comma 1-septies-1. dell?articolo 16 del Dl n. 63/2013), "l?unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all?anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione".

Sempre la Circolare sottolinea che "le medesime considerazioni valgono anche per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, previsti dal comma 3 dell?articolo 16-bis del TUIR".

Bonus edilizi, confermato anche il taglio dell'aliquota

Oltre ai chiarimenti sull?aliquota al 50%, la Circolare dell?Agenzia fornisce ulteriori dettagli anche sul taglio delle detrazioni previsto per alcune tipologie di interventi.

In breve, per il 2025 e il 2026 l?aliquota scende al 30% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, come ora previsto dall?articolo 16-bis, comma 3-ter del TUIR.

Per la cronaca, l'aliquota al 30% era già prevista, ma solo per le spese da sostenere nel periodo 2028-2033.

Fortunatamente, alcune spese restano escluse dal taglio: è il caso degli interventi per la sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di nuova generazione. Per queste spese, l?aliquota rimane ferma al 50%.

Bonus edilizi, novità per il Superbonus

Cambiamenti importanti anche per il Superbonus, che nel 2025 sarà riconosciuto con un?aliquota del 65% soltanto in specifici casi.

Potranno beneficiare del Superbonus non solo condomini e ONLUS, ma anche persone fisiche che effettuano lavori su edifici da due a quattro unità immobiliari, organizzazioni di volontariato, e associazioni di promozione sociale.

L'importante è aver provveduto alla data del 15 ottobre 2024 a presentare i documenti richiesti dall?articolo 1, comma 56, lettera a della Legge di Bilancio 2025.

Resta confermata anche la possibilità di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, anche per le spese sostenute nel corso del 2023 (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

In tal caso, si dovrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa in deroga, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d?imposta 2024, ossia 31 ottobre 2025.

Se da tale dichiarazione emerge un maggior debito d?imposta, la maggiore imposta dovuta "è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d?imposta 2024".

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »