Pensione integrativa e detrazioni fiscali: novità dall'Agenzia delle Entrate

Niccolò Mencucci Niccolò Mencucci - 30/06/2025 10:15

Pensione integrativa e detrazioni fiscali: novità dall'Agenzia delle Entrate

Sempre più persone in Italia affidano parte del proprio futuro previdenziale alla pensione integrativa.

Una soluzione che, in certi casi, offre anche la possibilità di beneficiare di deduzioni e detrazioni fiscali.

Proprio sulle detrazioni, in una recente risposta l?Agenzia delle Entrate ha voluto fare chiarezza sulle modalità di calcolo delle detrazioni applicabili a questi trattamenti pensionistici.

Vediamo insieme le ultime novità in ambito previdenziale e in quali situazioni scatta il diritto alle detrazioni.

Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale di Pietro Michelangeli.

Pensione integrativa, quali detrazioni fiscali e agevolazioni sono previste

Prima di vedere la novità dell'Agenzia delle Entrate, è bene fare il punto sulle deduzioni e detrazioni previste per la pensione integrativa.

Come si legge sul sito ufficiale della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), la pensione integrativa offre prima di tutto la deducibilità dal reddito complessivo annuo dei contributi versati al fondo pensione "fino al limite di 5.164,57 euro" (ma è esclusa dalla deduzione la quota del TFR).

Oltre alla deduzione dei contributi, la pensione integrativa garantisce un?aliquota fiscale più favorevole per quanto riguarda, ad esempio, i rendimenti maturati dal fondo pensione, che sono soggetti all?imposta del 20%, mentre "sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%".

Diverso è il trattamento fiscale previsto per il riscatto o per la pensione erogata in forma di rendita o capitale.

La pensione erogata in rendita o capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d?imposta del 15%, percentuale che si riduce fino al 9% con almeno 35 anni di partecipazione al fondo.

Mentre quella erogata in forma di riscatto prevede, sì, la stessa ritenuta, ma se il riscatto "è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle previste dall?art. 14, commi 2 e 3, del Decreto lgs. 252/2005 [...], allora la tassazione è del 23%".

Pensione integrativa, detrazioni fiscali previste come reddito da dipendente: il caso

Detto questo, passiamo alla novità dell'Agenzia delle Entrate, relativa a un caso sottoposto a interpello.

Come raccontato da FiscoOggi, un ente ha chiesto chiarimenti sulle modalità di calcolo delle detrazioni fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati ai pensionati tramite il Fondo di pensione delle Camere di Commercio, poi confluito nella Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Si tratta di pensioni particolari, previste da specifiche leggi regionali, che sono state riconosciute anche dopo la cessazione del fondo pensionistico delle Camere di Commercio, "a condizione che il dipendente continuasse a versare un contributo del 2,70% per ottenere maggiori benefici pensionistici al momento del pensionamento".

Sempre nella richiesta, l'ente fa riferimento a una comunicazione dell'INPS (quella del 13 febbraio 2024), in cui l'Istituto ha precisato che, se la pensione integrativa è equiparabile a reddito da lavoro dipendente, "devono essere compilati specifici campi nella Certificazione unica, e viene riconosciuta la detrazione prevista dall?articolo 13, comma 1, del TUIR".

In assenza di tale trattamento integrativo, i redditi sono considerati da pensione, "e si applica la detrazione prevista dall?articolo 13, comma 3, del TUIR".

E qui la domanda: questa tipologia di pensione integrativa va considerata o no come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente?

Pensione integrativa e detrazioni fiscali: la novità dall'Agenzia

Nella sua risposta (la n. 169/E del 24 giugno 2025), l'Agenzia ha sottolineato che le prestazioni derivanti da forme pensionistiche complementari sono assimilate ai redditi da lavoro, "ai sensi dell?articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR".

Pertanto, "godono di una detrazione diversa come previsto dall?articolo 13, comma 1".

Nel caso specifico, il Fondo di pensione e previdenza previsto dalla legge regionale (prima della sua soppressione e del successivo trasferimento alla CDPEL) erogava agli impiegati delle Camere di Commercio le seguenti prestazioni:

  • ?

    pensione agli impiegati cessati dal servizio dopo almeno 15 anni di servizio;

  • ?

    pensione di reversibilità ai superstiti;

  • ?

    un?indennità una tantum in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto alla pensione diretta/indiretta;

  • ?

    un?indennità di anzianità o di licenziamento.

Inoltre, la legge regionale ha previsto che i dipendenti già in servizio ricevessero non solo un trattamento giuridico ed economico di quiescenza analogo a quello precedente, ma "oltre ai contributi normalmente dovuti anche il contributo del 2,70 per cento sulla retribuzione complessiva?, al fine di ottenere maggiori benefici pensionistici.

In sintesi, alla luce del quadro normativo, l?Agenzia delle Entrate ha confermato che le pensioni integrative erogate al momento del collocamento a riposo "sono analoghe ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa e non sono da considerarsi prestazioni di forme pensionistiche complementari".

E quindi costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Ciò significa che i benefici derivanti dalle pensioni integrative, qualora considerate redditi da lavoro dipendente, sono soggetti a una detrazione d?imposta proporzionale al periodo di pensionamento nell?anno, come previsto dall?articolo 13, comma 3, del TUIR.

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