Superbonus, addio all'agevolazione se manca questo documento: novità da una sentenza

Niccolò Mencucci Niccolò Mencucci - 08/07/2025 10:15

Superbonus, addio all'agevolazione se manca questo documento: novità da una sentenza

Basta "dimenticarsi" anche un semplice documento per dire addio al Superbonus.

Ne è un esempio lampante quanto stabilito dalla sentenza n. 1982 del 23 aprile 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.

Per non perdere il Superbonus, infatti, è fondamentale rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa, a partire dalla presentazione di alcuni documenti "essenziali".

Vediamo nel dettaglio il caso specifico e a cosa stare attenti.

Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale del Geometra Danilo Torresi.

Superbonus, SCIA al posto della CILAS: il caso

La vicenda al centro della sentenza riguarda un contribuente che, nel 2022, ha stipulato un contratto di appalto per l?affidamento di lavori Superbonus per conto di un condominio minimo, optando per la modalità alternativa dello sconto in fattura.

Sempre il contribuente ha poi presentato al Comune in cui si trovava il condominio una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), una dichiarazione amministrativa utile per avviare il prima possibile un'attività.

Accade però un imprevisto: tempo dopo l'Agenzia delle Entrate lo informa di aver scartato la comunicazione per l?opzione dello sconto in fattura.

Il motivo? L?assenza della CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - Superbonus).

Per chi non lo sapesse, la CILAS è un titolo abilitativo introdotto dal Decreto Semplificazioni-bis (D.L. 77/2021), pensato "per snellire le procedure burocratiche relative ai lavori agevolati oggetto di richiesta del Superbonus", come spiega il portale Biblus.

Si tratta di un documento che l?Ente considera indispensabile per poter accedere all?agevolazione fiscale. Ed è proprio in virtù della sua assenza che, nel caso in questione, è stato disposto il blocco del beneficio.

Superbonus, SCIA o CILAS? La difesa del contribuente

Da lì arriva l'impugnazione del provvedimento da parte del contribuente.

Secondo quanto si legge nella sentenza, il contribuente ritiene che l?Ente abbia interpretato in modo errato il comma 13-ter dell?articolo 119 del DL 34/2020, così come modificato dall?articolo 33 del D.L. n. 77 del 13 maggio 2021, "disconoscendo la possibilità per i soggetti interessati di optare per l?impiego di un titolo abilitativo più completo e strutturato, quale è la SCIA rispetto alla CILA".

A sostegno della propria tesi, ha anche precisato che la tipologia di interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio "non si sarebbero potuti realizzare con una semplice CILA, essendo necessario un vero e proprio permesso di costruire o una SCIA alternativa".

In pratica, la scelta della SCIA non avrebbe dovuto compromettere l?accesso al Superbonus, e che detta omissione "al più potrebbe essere considerata un vizio di natura meramente formale", dato che aveva presentato al Comune una SCIA, "titolo abilitativo più completo della CILA, la cui introduzione, peraltro, rispondendo a finalità di semplificazione, non poteva precludere la validità di altri titoli equipollenti".

Per quanto suggestiva, alla fine la tesi non ha convinto i giudici della Corte, i quali hanno infine deciso di dare ragione all?Agenzia delle Entrate.

Superbonus, addio alla detrazione se manca la CILAS

Secondo la Corte, la presentazione della CILAS "costituisce una delle condizioni tassative previste dalla complessa normativa che regola la materia, fatti salvi solo i titoli abilitativi presentati prima dell?1 giugno 2021" (ovvero la data di entrata in vigore della nuova disposizione prevista all'articolo 119, comma 13-ter D.L. n. 34/2020).

Tra l'altro, la presentazione della CILAS deve essere effettuata mediante l?utilizzo dello specifico modello adottato con l?Accordo Stato, Regioni, Enti locali del 4 agosto 2021.

Un modello in cui, precisa la Corte, "è previsto che siano indicati una serie di specifici elementi, la cui precisa schematizzazione realizza lo scopo di semplificazione perseguito dal legislatore".

proprio questo intento semplificativo e certificativo alla base della CILAS a rendere inammissibile l?impiego di titoli abilitativi alternativi, come la SCIA.

In sintesi, se la richiesta del Superbonus fosse stata presentata prima del 1 giugno 2021, allora sarebbe stato possibile utilizzare anche la SCIA o il permesso di costruire.

Diversamente, dopo quella data, l?assenza della CILAS comporta la revoca del beneficio fiscale.

E questo perché "la mancata presentazione della prevista CILAS in data successiva all?1 giugno 2021 non può essere considerata una mera irregolarità formale", legittimando di conseguenza l'eventuale provvedimento di annullamento della comunicazione.

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