Conto corrente dal 1° giugno pignorano i soldi. Ecco a chi!

08/05/2021 08:21

Conto corrente dal 1° giugno pignorano i soldi. Ecco a chi!

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare i soldi del conto corrente, dello stipendio o della pensione. La macchina delle tasse stritola il contribuente.
Specie se questi risulti essere una partita IVA, un dipendente pubblico, privato o un pensionato. Insomma che tu sia un imprenditore, un professionista, un artigiano, un lavoratore o un pensionato rischi il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione per omesso pagamento anche di una cartella esattoriale.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione intraprende la procedura esecutiva attraverso il pignoramento che può riferirsi a beni mobili, immobili e somme di denaro.

L’espropriazione forza ad esempio del conto corrente o dello stipendio è anticipata dalla notifica dell’atto di pagamento per una cartella esattoriale notificata almeno un anno prima. Dalla ricezione di quest’ultima notifica il debitore dispone di 5 giorni di tempo per pagare l’importo indicato nell’atto.
È possibile avviare la procedura di rateizzazione relativamente alle somme a debito, oppure, richiedere la sospensione legale.

Il decreto Sostegni (Dl n. 41/2021) conteneva il differimento della sospensione dei pignoramenti presso terzi eseguiti su conto corrente, sullo stipendio e così via sino alla data del 30 aprile, poi prorogata in una nota del Mef.

La sospensione delle procedure esecutive spira il 31 maggio 2021.

È possibile che entro tale data il governo italiano promuova una nuova proroga per la sospensione delle cartelle esattoriali, nonché dei pignoramenti. Ma, le casse dello Stato reclamano liquidità. Nella relazione tecnica allacciata al decreto Sostegni viene spiegato che la Riscossione ha perso in due mesi all’incirca 510,4 milioni. Con un’ulteriore proroga fino al mese di luglio tale somma diventerebbe sproporzionata portandosi a circa 800 milioni di perdite.

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha bisogno di far quadrare i conti e per questo deve incassare.

Dal 1° giugno 2021 (salvo proroga) riparte la Riscossione la notifica delle cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS, i pignoramenti delle cartelle sospesi o in corso di avvio.

Nello stesso tempo, sappiate che il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione da parte del Fisco si può contestare.

A dirlo la Cassazione in una sentenza n.

15436 del 21 luglio 2020, che mette un freno ai pignoramenti presso terzi eseguiti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Secondo i giudici anche il Fisco sbaglia, un errore che produce l’annullamento delle procedure esecutive. In altre parole, il contribuente contro il Fisco può tranquillamente spuntarla.
Spesso ci si chiede come difendersi dal pignoramento esattoriale, ecco una sentenza che aiuta a capire come bloccare i procedimenti esecutivi messi in campo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Vediamo insieme quando è possibile avviare la procedura di contestazione del pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione eseguito sul conto corrente, sullo stipendio o sulla pensione e come richiedere il rimborso delle somme di denaro prelevate dall’Esattore in modo illegittimo.

L’espropriazione forzata dello stipendio, del conto corrente o della pensione

In linea generale, può accedere che il creditore come ad esempio una finanziaria o un fornitore avvii la procedura esecutiva diretta procedendo con il pignoramento dello stipendio, del conto corrente o della pensione.

L’atto di pignoramento viene stilato da un avvocato e notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario. In sostanza, si tratta sempre di rispettare diverse tappe fissate per legge che prevedono un ordine emesso dal giudice del tribunale. Il quale dopo un attento esame del fascicolo prodotto dal creditore impone al datore di lavoro, oppure, all’istituto di credito di versare una specifica somma al favore di quest’ultimo.

Questa procedura non viene rispettata dall’Agenzia dell’Entrate – Riscossione.

Come da prassi, l’esattore predisposto dal Fisco, provvede a emettere la cartella esattoriale iscrivendo il debito a ruolo, quest’ultima viene equiparata a titolo esecutivo. Ciò significa che contiene le medesime caratteristiche di una sentenza, come può essere una cambiale o un assegno.
L'ex Equitalia notifica al contribuente la cartella di pagamento.

Nel caso in cui, il contribuente non esercita alcun’azione di opposizione, l’atto acquisisce un valore definitivo rientrando per legge nel periodo in cui non può più seguire alcuna contestazione funge a tutti gli effetti di legge di una sentenza passata in giudicata, la quale non potrà in alcun modo subire delle modifiche, in quanto a questo punto risultano già esperiti i termini, nonché i mezzi che portano all’impugnazione.

Leggi anche: Pensioni: arriva l’annuncio di Draghi! Ecco chi si salva!

L’errore nel pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione dell’Ex Equitalia

L’Esattore funzionario predisposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione provvede alla notifica dell’azione di pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione.

Dalla data di notifica dell’atto si dispone di 60 giorni per regolarizzare la pendenza pagando. Nel caso in cui non si procede al pagamento il denaro confluisce sul conto corrente disposto dal Fisco. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione salta diversi passaggi, tra cui la convocazione dell’udienza dinanzi al giudice del Tribunale.

Parliamo di un dominio incontrastato deposto nelle mani dell’ex Equitalia.
A questo punto, è intervenuta la Cassazione a mettere qualche paletto. Partendo dal semplice presupposto che le procedure esattoriali non passano dal Tribunale perché il soggetto che agisce attraverso un ente pubblico è lo Stato italiano. In ogni caso al di là della garanzia di terzietà, occorre definire la piena trasparenza relativa all’intera procedura.

Al fine di garantire al contribuente che ogni passaggio sia eseguito nel rispetto delle regole e, laddove fosse necessario consentire a quest’ultimo la possibilità di avviare un ricorso dinanzi al tribunale.

Nel merito della questione e a fare obbiezione sulla procedura si è espressa la Corte di Cassazione spiegando che in ogni caso l’atto di pignoramento deve contenere il motivo del denaro requisito dal conto corrente, oppure dallo stipendio.

Se manca il motivo e quindi l’atto di pignoramento è carente di titolo specifico, la procedura è illecita. In sostanza, il pignoramento viene ritenuto illegittimo.

Leggi anche: La stangata della raccolta differenziata: ecco chi paga!

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione pignora il conto corrente, lo stipendio e le pensioni

Occorre, segnalare che in presenza di cartelle esattoriali l’espropriazione forzata, ossia il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione potrebbe essere nullo quando:

  • nel caso in cui l’ex Equitalia non provvede a specificare nell’atto di pignoramento i crediti attraverso per cui l’Esattore ha avviato la procedura di pignoramento seguendo il prosieguo dell’atto;
  • se l’atto di pignoramento non contiene la lista del numero di cartelle esattoriali non regolarizzate dal contribuente a cui si riferisce l’espropriazione forzata stessa.

Un cavillo di non poco conto.

D’altra parte l’Agenzia delle Entrate – Riscossione procede con l’azione di pignoramento del conto corrente, oppure dello stipendio mettendo in atto una sorta di procedura generica, carente di tutte le indicazioni riportando solo l’importo del credito.
In sostanza, si preoccupa più d'intimare all’istituto di credito nel caso di pignoramento del conto corrente o al datore di lavoro nel caso di pignoramento dello stipendio di procedere con la trattenuta.

Il contribuente viene letteralmente messo con le spalle al muro, senza potersi difendere.

Viene meno la parte dedicata alla verifica che nelle procedure ordinarie di pignoramento viene eseguita dal giudice. Nel caso delle cartelle esattoriali questo passaggio non avviene in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha un potere supremo che esclude la figura del giudice.

Come richiedere all’Ex Equitalia le somme pignorate dal conto corrente, dello stipendio e della pensione?

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in materia di nullità del pignoramento promosso Fonte: News Trend Online

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Condividi

Argomenti

Stock Bank Debt

Google News Siamo su Google News!

Rimani sempre aggiornato, clicca sul link qui sotto, e nella pagina che si apre non dimenticarti di cliccare il bottone "Segui".

Traderlink Google News »