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Alla fine è arrivata prima di quanto preventivato. Stiamo parlando della Circolare INPS che rende operativo l’aumento delle pensioni di invalidità e delle pensioni di inabilità di cui alla legge n.
222/1984, come disposto per effetto del Decreto Rilancio, a seguito della applicazione della sentenza della Corte Costituzionale relativa all’aumento al milione dell’assegno mensile.
La Circolare INPS è la numero 107 ed è stata pubblicata sul sito web dell’INPS nella tarda serata del 23 settembre 2020.
In questo documento sono indicati tutti i dettagli relativi all’aumento dell’assegno di invalidità, che passa da 286,81 a 651,51 Euro mensili per tredici mensilità, i nuovi beneficiari e le motivazioni che hanno condotto a questo intervento. Nelle prossime righe tutte le indicazioni operative sulla nuova misura erogata.
Chi sono i destinatari dell’aumento dell’assegno di invalidità INPS
Il diritto alla maggiorazione dell’assegno viene riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità e ai titolari delle pensioni di inabilità di tipo previdenziale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a partire dai 18 anni di età.
Con più precisione, il provvedimento si riferisce agli invalidi civile ai quali sia stata riconosciuta l’inabilità totale (100%) e permanente al lavoro da una Commissione sanitaria, nonché agli inabili, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti.
Il provvedimento di maggiorazione mostra carattere di eccezionalità non soltanto per l’importo mensile, di fatto raddoppiato, ma in uguale misura anche per il riconoscimento dei 18 anni come età minima per la fruizione del beneficio.
Fino al momento della recente Sentenza n. 152 della Corte Costituzionale, datata 23 giugno 2020, infatti, il requisito anagrafico minimo per l’accesso all’assegno di invalidità erano i 60 anni.
È stato il Decreto Agosto (DL n. 104/2020) ad accogliere la decisione degli Ermellini, riconoscendo nell’art. n. 15 come beneficiari dell’incremento dell’assegno tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni.
Questo nuovo provvedimento va dunque ad estendere in grande misura la platea dei beneficiari, guardando la disabilità come una a condizione in cui chiunque potrebbe venirsi a trovare, indipendentemente dall’età.
La Corte Costituzionale, nella sua sentenza definisce costituzionalmente illegittimo il contenuto dell’art. n. 38 della legge 448/2001, in cui i 60 anni di età sono riconosciuti come un requisito necessario per l’accesso all’assegno di invalidità.
In realtà, recita la sentenza, al soggetto invalido di età inferiore ai 60 anni devono essere garantiti gli stessi benefici e le stesse tutele di cui fruiscono gli ultrassessantenni. L’esclusione dal beneficio risulterebbe irragionevole e discriminatorio, in quanto un soggetto totalmente invalido di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
A quanto aumenta l’assegno della pensione di invalidità 2020 INPS
L’assegno della pensione di invalidità civile passa da 286,81 Euro a 651,51 Euro mensili, per tredici mensilità.
La Corte Costituzionale si è espressa chiaramente, con riferimento ai già citati riferimenti normativi, anche in relazione all’importo dell’assegno di invalidità attualmente erogato dall’Istituto previdenziale.
I 286,81 Euro mensili fino a oggi erogati non possono essere ritenuti adeguati a soddisfare le più elementari esigenze di vita quotidiana.
Un discorso differente, invece, va fatto per i titolari di pensioni di inabilità di tipo previdenziale ai sensi della legge n.
222 del 12 giugno 1984. Questo tipo di trattamento è riconosciuto ai soggetti con un’invalidità al 100% che hanno versato almeno 5 anni di contributi. 3 anni di questi devono essere stati maturati nei 5 anni precedenti la data di inoltro della stessa domanda di pensione di inabilità.
Secondo quanto indicato dalla stessa Circolare INPS, per i soggetti titolari di pensioni di inabilità di questo tipo, è previsto un incremento dell’assegno di invalidità fino a 516,46 Euro mensili per tredici mensilità, a condizione non vengano superati i limiti di reddito personale e eventualmente cumulato con quello del coniuge previsti.
I limiti di reddito per accedere all’aumento della pensione di invalidità INPS
La Circolare INPS n.
107 illustra quali sono i requisiti reddituali per avere diritto al beneficio, con riferimento all’anno 2020.
Il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri che non superino i 8.469,63 Euro, ovvero non superiore all’importo del nuovo assegno di invalidità maggiorato per le tredici mensilità.
Il beneficiario coniugato, invece, per accede all’aumento deve possedere redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 Euro e redditi cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 Euro.
Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano diritto all’incremento dell’assegno, quest’ultimo concorre al calcolo reddituale. Conseguentemente, se l’attribuzione dell’incremento a uno dei due coniugi comporta il raggiungimento del limite di reddito cumulato, niente sarà dovuto all’altro coniuge.
Contrariamente, se il limite reddituale non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge terrà conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
I limiti reddituali per l’aumento della pensione di inabilità di tipo previdenziale
I titolari di pensione di inabilità di tipo previdenziale, di cui alla legge n.
222/1984, dovranno inoltrare la domanda per l’assegnazione dell’aumento dell’assegno mensile (516,46 Euro per tredici mensilità), qualora i loro limiti reddituali siano conformi a quanto fissato dal comma 5, art. 38 della medesima legge.
Il beneficiario non coniugato non deve possedere redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 Euro.
Se coniugato, invece, non deve possedere né redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Questo importo é riferito al 2002, e andrà aggiornato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
I redditi conteggiati per avere diritto all’aumento dell’assegno di invalidità INPS
Sempre la Circolare INPS del 23 settembre che rende operativo l’aumento dell’assegno di invalidità specificando tempistiche e modalità di assegnazione, definisce quali sono i redditi che concorrono e non concorrono alla valutazione del requisito reddituale di accesso al nuovo beneficio.
Concorrono i redditi di qualsiasi natura, sia del titolare che del coniuge, ovvero i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che separata, i redditi esenti da IRPEF e i redditi tassati alla fonte.
I redditi da lavoro autonomo, ad es., oppure le pensioni di reversibilità o le pensioni previdenziali, sono redditi che rientrano nel conteggio valutativo dei requisiti di accesso alla pensione di invalidità maggiorata.
Dall’altra parte, elenchiamo i redditi che non concorrono al calcolo reddituale, e che troviamo nel reddito della casa di abitazione, nelle indennità di accompagnamento, nelle pensioni di guerra, nei trattamenti di famiglia, nell’indennizzo previsto a favore dei soggetti che hanno subito danni da complicanze di natura irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e infine nell’importo aggiuntivo di 154,94 (le 300 mila Lire) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n.
388 del 23 dicembre 2000.
Come fare domanda dell’aumento della pensione di invalidità INPS
L’assegno mensile di invalidità civile sarà riconosciuto ai soggetti invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, automaticamente dall’INPS, senza la necessità di inoltrare la domanda, fermi restando i requisiti reddituali richiesti e l’età superiore ai 18 anni.
Per i titolari di pensione di inabilit&ag Fonte: News Trend Online