Superbonus 110%: controlli fino a 8 anni e multa fino al 200%

13/08/2020 07:44

Superbonus 110%: controlli fino a 8 anni e multa fino al 200%

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd.

Superbonus). In particolare, l’articolo 119 del citato Decreto Rilancio, nell’incrementare al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa. 

Questo bonus si affianca ai bonus già esistenti quali il sisma bonus ed ecobonus.

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd.

“sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 

Il superbonus può essere utilizzato dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori delle attività  di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.
Il numero massimo di unità immobiliari su cui far valere il superbonus è di 2. Il superbonus può anche essere richiesto da istituto autonomi case popolari.  Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Altri soggetti che possono beneficiare del superbonus sono le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi.

Per i singoli soggetti, l'Agenzia delle Entrate ha identificato i requisiti per ottenere il superbonus. 

Quali interventi ammessi al superbonus

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd.

interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e
  • relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (signorili), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (A/9 Castelli).

L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Sono escluse gli immobili adibiti ad attività commerciali, professionali, arti e mestieri.

Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. 

I commi 1 e 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio indicano le diverse casistiche di intervento:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinati;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edificiinclinate; La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico; si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici.

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari.

Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi:

  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici
  • l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Requisti per accedere al superbonus

Per accedere al superbonus, gli interventi sopra riportati devono efficientare l'immobile. Ad esempio per un immobile in classe energetica A3, è sufficiente intervenire per salire di classe al fine di ottenere il superbonus.

Misura del superbonus

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. 

In caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche - nonché dai soggetti che producono reddito d’impresa o esercenti arti e professioni in relazione agli interventi su immobili diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni - per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. 

L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all’ edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, potendo arrivare anche oltre 100.000 euro sommando tutti i possibili interventi sul singolo edificio. 

Il superbonus è cumulabile con le altre agevolazioni spettanti per la riqualificazione energetica degli edifici.

Modalità utilizzo superbonus

In alternativa alla detrazione fiscale, attraverso la ripartizione in 5 anni sulla dichiarzione dei redditi ai fini del ricalcolo dell'IRPEF, possono optare in modo alternativo alle seguenti soluzioni:

  • contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd.

    “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. In questo caso il soggetto che realizza gli interventi otterrà uno sconto dei lavori pari al 100%, mentre il fornitore che realizza gli interventi o cede i beni avrà un credito di imposta del 110% del valore scontato in fattura.
    Se lo sconto concesso in fattura, il committente potrà portare in detrazione il 100% della differenza tra il costo dell'intervento e lo sconto ottenuto.
  • cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. 

Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. 

Adempimento superbonus per non subire multe

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