Reddito di cittadinanza e ricerca del lavoro: come funziona?

Redazione Traderlink Redazione Traderlink - 17/12/2021 17:34

Percepire il reddito di cittadinanza significa purtroppo vivere in condizioni di vita particolarmente disagiate, in cui tutti i componenti del nucleo familiare si trovano a dover sopportare delle condizioni difficili, sia dal punto di vista sociale che lavorativo.

È proprio per questo motivo che l’erogazione del beneficio sull’apposita carta elettronica predisposta e ritirata dal nucleo, ovvero la carta reddito di cittadinanza è altamente condizionata dal rispetto di alcuni requisiti, legati all’immediata disponibilità al lavoro di tutti i soggetti del nucleo titolare al RdC nonché alla loro completa adesione verso un percorso su misura che mira all’inserimento sociale e lavorativo.

Vediamo, quindi, nel dettaglio come funziona il rapporto tra il reddito di cittadinanza e la ricerca del lavoro, quali sono gli strumenti utilizzati dal Governo al fine di facilitare la ricerca di un’occupazione da parte dei soggetti che percepiscono il RdC.

Come funziona la ricerca del lavoro quando si percepisce il reddito di cittadinanza

Come anticipato, quando un soggetto che vive delle condizioni di povertà provvede alla trasmissione dell’istanza così da ottenere l’accesso al reddito di cittadinanza, è tenuto anche a sottoscrivere e adempiere ad una serie di condizioni essenziali.

In questo senso, secondo quanto stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, tutti i componenti maggiorenni del nucleo titolare del reddito di cittadinanza dovranno essere coinvolti da percorsi altamente personalizzati volti all’inserimento del cittadino all’interno del mercato del lavoro e nel contesto sociale.

A tal riguardo, questo processo di ricerca del lavoro consiste nell’esecuzione da parte dei soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, di una serie di attività differenti. Tra le varie attività che potrebbero essere svolte durante il periodo di erogazione del RdC, vi sono ad esempio servizi utili alla comunità, corsi volti alla riqualificazione professionale, oppure impegni legati al completamento degli studi.

Si intendono dunque obbligati a rispettare le seguenti condizioni mirate alla ricerca di un’occupazione lavorativa, tutti quei soggetti che compongono il nucleo familiare percettore del RdC, con un’età anagrafica superiore ai diciotto anni, che si trovano nella condizione di non occupati e che non sono iscritti a nessun tipo di corso di studi.

Su questo aspetto, come evidenziato anche all’interno del portale governativo online dedicato proprio al reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del decreto-legge n.4 del 2019, occorre considerare un soggetto disoccupato anche quei lavoratori con contratto dipendente che hanno un reddito da lavoro basso, dunque inferiore alla soglia di 8.000 euro, nonché i lavoratori autonomi che hanno redditi minori a 4.800 euro.

I beneficiari del reddito di cittadinanza esenti dalla ricerca del lavoro

Una volta precisate le categorie di soggetti che dovranno effettivamente rispettare le condizioni di ricerca del lavoro, al fine di continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza, è bene anche evidenziare quali sono i cittadini che invece risultano essere esenti da tali obblighi.

In questo caso, sono esclusi i soggetti che percepiscono regolarmente le mensilità riferite alla Pensione di cittadinanza oppure coloro che ricevono il RdC ma risultano rientrare nella categoria di pensionati o che hanno età anagrafica uguale o maggiore ai 65 anni.

Inoltre, sono esenti dall’obbligo di ricerca del lavoro inclusa nel momento in cui si effettua la richiesta di accesso al reddito di cittadinanza, anche quei componenti del nucleo che hanno delle disabilità di entità grave, nonché i componenti a cui spetta la cura di bambini piccoli di età inferiore ai tre anni, oppure di soggetti fragili, con disabilità gravi oppure non auto-sufficienti.

Gli obblighi di ricerca del lavoro quando si percepisce il reddito di cittadinanza

Come espresso anche all’interno del decreto-legge di riferimento, entro i trenta giorni successivi alla conferma e al conferimento del diritto al reddito di cittadinanza, i soggetti beneficiari potranno essere convocati dai cosiddetti Centri per l’Impiego oppure dai servizi dei Comuni in cui risiedono i cittadini.

Nel primo caso, sarà necessario sottoscrivere al Patto per il lavoro nei casi in cui all’interno del nucleo almeno uno dei componenti risulta rispondere alle seguenti condizioni: assenza di un’attività lavorativa da non più di due anni; titolare dell’indennità di disoccupazione nota come NASpI oppure di altre tipologie di ammortizzatori sociale per la disoccupazione, oppure che hanno terminato il periodo di fruizione da meno di un anno.

Inoltre, occorre che tale soggetto abbia sottoscritto durante i due anni precedenti un Patto di servizio che risulti essere in corso di validità presso i Centri per l’Impiego, e che non abbiano avviato alcun progetto per l’accesso al Reddito di inclusione.

Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale: cosa sono

Quando il soggetto viene convocato è tenuto a rispettare gli impegni che sono stati previsti all’interno dello stesso Patto per il lavoro. Tra gli obblighi, vige anche quello di accettare almeno una delle tre eventuali offerte di lavoro che sono state proposte al soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza.

Il Patto per l’inclusione sociale invece, implica un percorso di attivazione sia dal punto di vista sociale che lavorativo, che viene predisposto da parte dei servizi sociali del proprio Comune di residenza. In questo senso, tale percorso riguarda l’intero nucleo familiare nel suo complesso, prevedendo specifiche attività da parte di tutti i componenti della famiglia.

 

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