Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026, l’INPS introduce una novità importante: anche i detenuti che hanno svolto attività lavorativa negli istituti penitenziari possono accedere alla NASpI, purché la cessazione del rapporto sia considerata involontaria. La decisione recepisce una serie di pronunce della Corte di Cassazione che hanno definito con precisione le situazioni in cui il lavoro intramurario si interrompe senza che il detenuto possa influire sulla sua durata. Ma quali sono le casistiche riconosciute? Come cambia l’obbligo contributivo dell’Amministrazione penitenziaria? E cosa succede nei casi di lavoro in rotazione? Scopriamolo insieme.
Prima però vi lasciamo al video YouTube di Bonus e Diritti sulle novità Naspi.
Le quattro situazioni che danno diritto alla NASpI: cosa dice la Cassazione
La circolare INPS recepisce quattro pronunce della Corte di Cassazione che individuano le fattispecie di cessazione involontaria del lavoro intramurario, fondamentali per l’accesso alla NASpI.
- Fine pena (sentenza n. 396/2024) La cessazione del lavoro al termine della pena non dipende dal detenuto, che non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto. La consapevolezza della data di fine pena non modifica la natura involontaria della disoccupazione, come avviene nei contratti a tempo determinato.
- Fine progetto (ordinanza n. 4741/2025) Quando il lavoro è legato a un progetto che giunge a scadenza, il detenuto non ha alcun potere di influire sulla sua prosecuzione. La cessazione è quindi estranea alla sua volontà.
- Trasferimento in altro istituto (sentenza n. 13578/2025) Il trasferimento comporta automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro. Non essendo possibile opporsi, la disoccupazione è considerata involontaria.
- Ammissione a misura alternativa (sentenza n. 13577/2025) Anche il passaggio a una misura alternativa determina la cessazione del lavoro intramurario e configura una disoccupazione non volontaria.
Queste situazioni, quando riferite a rapporti a tempo indeterminato, sono rilevanti sia per il diritto alla NASpI sia per gli obblighi contributivi dell’Amministrazione penitenziaria.
Ticket di licenziamento: quando l’Amministrazione penitenziaria deve versarlo
La circolare chiarisce che, nelle fattispecie riconosciute come cessazioni involontarie, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta a versare il ticket di licenziamento. Il contributo è dovuto ogni volta che la cessazione del rapporto genera in capo al lavoratore il diritto teorico alla NASpI, anche se la prestazione non viene poi richiesta o fruita.
In pratica, se la cessazione del lavoro intramurario rientra nelle casistiche individuate dalla Cassazione, l’Amministrazione deve comportarsi come qualsiasi datore di lavoro del mercato ordinario, versando il ticket previsto dalla normativa.
Lavoro in rotazione: perché non dà diritto alla NASpI
La circolare affronta anche il tema del lavoro in rotazione, chiarendo che le cessazioni intermedie non sono vere cessazioni del rapporto, ma semplici sospensioni. Secondo la Cassazione (sentenza n. 19746/2025), il lavoro intramurario organizzato per turni e chiamate ripetute all’interno dello stesso istituto costituisce un unico rapporto, caratterizzato da pause fisiologiche e non da interruzioni definitive.
Di conseguenza, nei casi di lavoro in rotazione non si configura la cessazione del rapporto, e viene meno il requisito fondamentale per accedere alla NASpI.