Pensione anticipata, meglio non sottovalutare il divieto di cumulo: alcune regole da conoscere

Niccolò Mencucci Niccolò Mencucci - 22/09/2026 10:15

Pensione anticipata, meglio non sottovalutare il divieto di cumulo: alcune regole da conoscere

Anche nel 2026 è possibile rientrare nel mondo del lavoro e percepire stipendio e pensione insieme, senza subire alcun tipo di decurtazione.

Tranne nel caso in cui ci si sia ritirati in anticipo accedendo ad alcune particolari pensioni. Per queste opzioni è infatti previsto il divieto di cumulo tra i redditi da lavoro e da pensione. Addirittura, in certi casi, scatta la sospensione dell'assegno.

Vediamo meglio la situazione.

Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale di RossiConsulting.

Come funziona il divieto di cumulo nelle pensioni anticipate

In generale, chi sceglie la pensione anticipata ordinaria non incorre nel divieto di cumulo tra redditi, se decide di continuare a lavorare.

Lo stabilisce l'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 112/2008, che dal 1 gennaio 2009 prevede che "le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente".

E questo vale anche per i dipendenti civili e militari dello Stato. Chi ad esempio proviene dalle forze dell'ordine o dal comparto sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia Penitenziaria) ed è andato in pensione con la formula anticipata, ha la facoltà di rientrare nella pubblica amministrazione.

A patto di non avere (se non a titolo gratuito) incarichi dirigenziali o direttivi, di studio, consulenza o collaborazione, oppure cariche negli organi di governo delle amministrazioni, come da articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012.

Questo però non vale se si è aderito alle cosiddette "pensioni anticipate flessibili", come le non più disponibili Quota 100, 102 e 103.

In questi casi il legislatore ha imposto un divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente che resta valido fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, il limite riguarda anche le prestazioni di inabilità (tipo la dispensa dal servizio a causa di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro) e la pensione di privilegio. Proprio questi trattamenti sono cumulabili:

  • ?

    con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%,

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    con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.

A prescindere, se si vuole evitare il peggio, è meglio limitarsi al solo lavoro autonomo occasionale, a patto che non si superi la soglia dei 5.000 euro lordi all'anno.

Quando scatta la sospensione dell'assegno

C'è anche il caso in cui si passa direttamente alla sospensione dell'assegno.

Stando all'articolo 133 del testo unico sulle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092/1973), la possibilità di cumulare pienamente le due entrate viene meno "nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione".

E questo vale per diverse situazioni, non solo nella semplice "riammissione in servizio di personale civile".

Ad esempio, per il comparto sicurezza la sospensione interviene in caso di richiamo in servizio di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa che percepiscono già la pensione militare o di immissione nei ruoli civili di graduati o sottufficiali mediante le riserve di posti loro dedicate.

Oppure in caso di assunzioni tramite concorsi riservati a chi ha già prestato servizio o nomine dirette senza concorso che proseguono o derivano dal precedente rapporto con lo Stato.

Cosa si rischia se si cade nell'incumulabilità

Se il divieto di cumulo è parziale si rischia solo la trattenuta, che va dal 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo nel caso di attività autonoma, fino al 50% per quanto riguarda il lavoro da dipendente.

Se il divieto è totale, allora l'INPS provvede al recupero di tutte le mensilità erogate non spettanti nel momento in cui rileva un'infrazione al divieto di cumulo.

Tra l'altro, chi prosegue un'attività in forma autonoma ed è titolare di trattamenti soggetti al regime di incumulabilità (come l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità per i dipendenti pubblici) ha l'obbligo di presentare sia la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo sia quella "a preventivo", necessaria per effettuare le trattenute delle quote di pensione non cumulabili.

L'omessa trasmissione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo comporta una sanzione gravosa: il pensionato sarà obbligato "al versamento della somma pari all'importo annuo della pensione, percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione", si legge sul sito dell'INPS.

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