Dal Governo arriva una nuova stretta sul riscatto della laurea. Con un maxi-emendamento alla Legge di Bilancio, l'Esecutivo targato Meloni prova a rendere più difficile per i contribuenti l'accesso alla pensione anticipata attraverso il riscatto del proprio periodo universitario.
Oltre a ciò, nell'emendamento l?Esecutivo ha inserito ulteriori limitazioni sulla finestra di accesso alla pensione anticipata, e in più ha rivisto le regole del silenzio-assenso per il trasferimento del TFR ai fondi pensione.
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Pensioni anticipate, dal Governo arriva la stretta su riscatto della laurea
Strumento disponibile da decenni, il riscatto della laurea permette di coprire tutti gli anni dedicati all'università con il semplice versamento dei contributi, così da far valere quel periodo come se fosse uno lavorativo.
Purtroppo, con questo maxi-emendamento alla Manovra di Bilancio, in futuro i lavoratori che puntano alla pensione anticipata dovranno pensarci due volte prima di adoperare il riscatto.
Con questa disposizione (ancora non in vigore, ricordiamo), a partire dal 2031 il riscatto subirà una "sterilizzazione parziale", ossia un taglio progressivo ai fini del calcolo dei contributi: per ogni tre anni riscattati verrebbero decurtati sei mesi nel 2031, dodici nel 2032, diciotto nel 2033, ventiquattro nel 2034 e trenta nel 2035.
Secondo il Corriere della Sera, tutto ciò significa che "a regime, su un riscatto di tre anni conteranno solo sei mesi ai fini di raggiungere prima la pensione e anche nel caso di laurea magistrale (3+2) i contributi conteggiati saranno solo la metà: 2 anni e mezzo".
Il motivo dietro questa stretta è abbastanza evidente: ridurre progressivamente il numero di lavoratori che potranno anticipare l?uscita dal lavoro, rispetto alla normale pensione di vecchiaia.
Non tutti i laureati però saranno colpiti: sempre il Corriere precisa che la misura penalizza soprattutto i giovani con laurea breve triennale e i titoli universitari (anch?essi di durata triennale) previsti dalla legge 341 del 1990 (scienze infermieristiche, tecnico radiologo, educatore professionale, fisioterapia...).
Pensioni anticipate, stretta anche sulla finestra per l'uscita
Un?ulteriore stretta arriva in merito alla finestra pensionistica, cioè il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti previdenziali e l?effettiva decorrenza della pensione.
Attualmente, una volta raggiunti i requisiti, è necessario attendere tre mesi prima di andare in pensione. Il maxi-emendamento modifica la durata di questa finestra: resterà di tre mesi solo per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2031.
Dal 1 gennaio 2032 al 31 dicembre 2033, l?attesa salirà a quattro mesi, per poi aumentare a cinque mesi nel 2034 e a sei mesi a partire dal 1 gennaio 2035.
Di conseguenza, sarà necessario attendere qualche mese in più prima di andare in pensione, a cui si somma quanto previsto quanto disposto dalla stessa Legge di Bilancio all'articolo 43.
Come è noto, oggi i requisiti per la pensione anticipata sono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Salvo inversione a U dal Governo, a partire dal 1 gennaio 2027 i contributi richiesti aumenteranno di un mese (42 anni e 11 mesi per gli uomini, 40 anni e 11 mesi per le donne), per poi salire di altri due mesi nel 2028 (43 anni e 1 mese per gli uomini, 42 anni e 1 mese per le donne).

Pensioni anticipate, novità sul silenzio-assenso per TFR ai fondi
Infine, arriva una novità sul meccanismo del silenzio-assenso per il conferimento del TFR ai fondi pensione.
Secondo il maxi-emendamento, dal 1 luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta vedranno il loro TFR trasferito automaticamente al fondo di previdenza integrativa previsto dai contratti collettivi.
Il lavoratore potrà però opporsi entro 60 giorni, scegliendo di destinare il TFR "a un?altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta", oppure di mantenerlo nel regime tradizionale di TFR.
Ma attenzione: stando all'emendamento, la scelta di mantenerlo nel regime tradizionale può essere successivamente revocata, aderendo a un fondo integrativo, mentre il conferimento automatico alla previdenza complementare non può essere annullato.