La circolare n. 130 del 30 settembre 2025 dell’INPS segna un passaggio importante per chi percepisce indennità di disoccupazione, malattia, maternità o altre forme di sostegno economico. Dopo anni di interpretazioni non sempre omogenee, l’Istituto ha fissato regole chiare sui limiti di pignorabilità delle prestazioni non pensionistiche, stabilendo quando i creditori possono agire e in quali circostanze invece le somme restano protette.
Il documento prende in esame soprattutto le indennità che sostituiscono la retribuzione in caso di perdita o sospensione del lavoro, come la NASpI o la Cassa Integrazione, ma anche le prestazioni assistenziali legate a eventi tutelati, tra cui malattia, maternità e congedi. L’obiettivo è garantire criteri uniformi in tutto il territorio nazionale e maggiore certezza per i beneficiari, evitando discrezionalità nelle procedure di trattenuta o recupero degli indebiti.
A questo punto la domanda diventa inevitabile: quali prestazioni rientrano davvero nel pignoramento INPS? Scopriamolo insieme.
Prima però vi lasciamo al video YouTube di La tua Pensione su come viene pignorata la pensione.
Pignoramento INPS: chiarimenti ufficiali sulle prestazioni non pensionistiche
La circolare distingue nettamente tra prestazioni sostitutive del salario e prestazioni assistenziali. Nel primo gruppo rientrano NASpI, DIS-COLL, Cassa Integrazione e mobilità. Trattandosi di indennità che prendono il posto dello stipendio, seguono le regole dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile: il pignoramento è ammesso, ma entro i limiti di legge. In generale si parla di un quinto della somma, con priorità ai crediti alimentari, seguiti da quelli fiscali e ordinari.
Più protettivo è invece il regime delle prestazioni assistenziali, come le indennità di malattia, maternità, paternità e congedi. Qui la regola generale è l’impignorabilità, salvo un’eccezione rilevante: l’INPS può trattenere fino a un quinto per recuperare somme erogate indebitamente. È una differenza sostanziale che mira a salvaguardare chi si trova in situazioni di fragilità, senza però lasciare l’Istituto privo di strumenti quando deve rientrare di importi non dovuti.
L’elenco delle prestazioni interessate è ampio e comprende anche indennità speciali come quelle antitubercolari, i trattamenti integrativi di disoccupazione erogati dai fondi di solidarietà, l’ISCRO e le indennità di maternità per autonomi e professionisti.
Limiti e regole per il recupero degli indebiti
Un punto centrale della circolare riguarda le soglie quantitative applicabili al pignoramento. Per le prestazioni assimilabili al salario, come NASpI e CIG, il limite standard resta quello di un quinto. Tuttavia, se ad agire è l’agente della riscossione, si applicano percentuali diverse a seconda dell’importo netto in pagamento: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, e un quinto oltre i 5.000 euro.
Per le prestazioni assistenziali, la tutela è più stringente. Non possono essere pignorate da creditori ordinari, ma soltanto dall’INPS stesso per recuperare indebiti, sempre entro il limite del quinto. Inoltre, l’Istituto ribadisce che deve essere rispettata la soglia del minimo vitale, in modo che il beneficiario non resti privo dei mezzi essenziali di sostentamento.
Un aspetto non secondario è il trattamento degli assegni familiari, come l’assegno unico. Qui la regola è che l’INPS può trattenere somme solo per recuperare indebiti della stessa natura. In altre parole, se l’istituto deve recuperare importi legati a errori sugli assegni familiari, può agire sull’assegno stesso, ma non su altre indennità.
I casi particolari: anticipo NASpI e ratei non riscossi
Tra i chiarimenti più attesi c’è quello sull’anticipo NASpI, erogato in unica soluzione come incentivo all’autoimprenditorialità. In questo caso, la somma non viene più considerata come sostegno al reddito, ma come contributo straordinario per l’avvio di un’attività. Per questo motivo è interamente pignorabile, senza i limiti che si applicano alle erogazioni mensili.
Un’altra questione affrontata riguarda i ratei non riscossi, ad esempio per il decesso del titolare. In tali circostanze, la circolare stabilisce che le somme possono essere oggetto di esecuzione forzata o di compensazione con crediti dell’Istituto, sempre rispettando i limiti fissati dalla legge.