Superbonus e cessione del credito, novità per i contribuenti: cosa cambia dall'8 settembre

Niccolò Mencucci Niccolò Mencucci - 05/09/2025 10:15

Superbonus e cessione del credito, novità per i contribuenti: cosa cambia dall'8 settembre

Dall?Agenzia delle Entrate arriva una novità per chi desidera utilizzare il Superbonus con lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Un aggiornamento che permetterà ai contribuenti di inviare le comunicazioni necessarie in maniera più semplice rispetto a quanto previsto oggi (almeno fino al 7 settembre, data oltre la quale entrerà in vigore la novità).

Vediamo meglio di cosa si tratta e cosa cambia per il richiedente.

Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale di FIUTO.

Superbonus e cessione del credito, novità dall'Agenzia delle Entrate per i contribuenti

Novità principale è il nuovo modello per le comunicazioni Superbonus, approvato con provvedimento prot. 321370 del 7 agosto 2025 dall?Agenzia delle Entrate.

Un nuovo strumento pensato per semplificare le procedure di richiesta delle opzioni "alternative? previste dall?articolo 121 del decreto-legge 34/2020, cioè lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Nonché per adeguarsi alle ultime modifiche normative.

Come specifica l'ANCE, questo aggiornamento si è reso necessario, "in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 67/2024, di conversione del DL. 39/2024 (cd. Decreto Taglia crediti), che ha ulteriormente rafforzato il divieto di accesso alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto [...], consentendone l?utilizzo solo a fronte di spese sostenute, documentate da fattura, per "lavori già effettuati? entro il 30 marzo 2024".

importante ricordare che il modello entrerà in vigore a partire dall?8 settembre 2025. Pertanto, le comunicazioni inviate fino al 7 settembre con il precedente modello resteranno comunque valide.

Ma attenzione: le opzioni relative al Superbonus 2025 devono essere comunicate entro e non oltre il 16 marzo 2026.

Non è infatti più prevista la possibilità di avvalersi della remissione in bonis "per l?invio tardivo della comunicazione, nemmeno per correggere errori sostanziali".

L?unica eccezione riguarda le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo: queste potranno essere annullate o sostituite entro il 5 aprile 2026.

Superbonus e cessione del credito, chi può ancora richiederlo

Come indicato in precedenza, il nuovo modello potrà essere utilizzato da chi attualmente ha ancora diritto a queste opzioni alternative.

Ad esempio, possono richiedere il Superbonus al 65% con cessione del credito i condomini e mini condomini, che abbiano deliberato i lavori e la CILAS entro il 17 febbraio 2023 e sostenuto spese comprovate da fatture per lavori già realizzati entro il 30 marzo 2024.

A sua volta, possono richiederlo le Onlus "non sanitarie", APS, ODV, ma solo se l?ente è stato costituito entro il 17 febbraio 2023, con CILAS o istanza per il titolo in caso di demolizione e ricostruzione o delibera condominiale entro il 30 marzo 2024.

Mentre possono richiedere il Superbonus al 110% sempre le Onlus "sanitarie? alle condizioni precedenti, e i proprietari di case in zone terremotate, purché abbiano presentato CILAS, istanza per titolo in caso di demolizione e ricostruzione, delibera condominiale o istanza per concessione contributi entro il 30 marzo 2024.

Superbonus e cessione del credito, chi deve trasmettere la comunicazione

Stando al provvedimento dell'Agenzia, per i lavori su singole unità immobiliari, la comunicazione con il nuovo modello dovrà essere trasmessa dal professionista che rilascia il visto di conformità.

Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni di un condominio, la comunicazione può essere inviata anche dall?amministratore o da un condomino incaricato a rappresentare gli altri.

Dopo l?invio della comunicazione, l?Agenzia rilascerà entro cinque giorni una ricevuta telematica che conferma la presa in carico o segnala eventuali scarti con relative motivazioni.

La comunicazione può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo all?invio.

Piccola nota: negli interventi che richiedono asseverazioni tecniche (ad esempio quelli energetici), "la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell?ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell?asseverazione ivi prevista".

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