Lo schema di decreto legislativo predisposto in base alla delega della "Legge Capitali" del marzo 2024 è stato trasmesso al Parlamento nello scorso ottobre; le innovazioni sul TUF e sul Codice civile sono numerose, e sembra opportuno scegliere quali modifiche seguire, a seconda del segmento in cui si opera, in modo da trovarsi così pronti quando nuove regole entreranno in vigore.
Una prima occasione concreta che si offre al mercato riguarda la nuova figura dei gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) "sotto soglia", cui si riconnette anche una riorganizzazione delle competenze di vigilanza di Banca d'Italia e Consob.
Il principio di fondo è quello di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a meccanismi alternativi di finanziamento attraverso forme di semplificazione. Per mandare comunque un messaggio rassicurante, si precisa che, in ogni caso, la semplificazione avviene, "contemperando il livello degli oneri amministrativi con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli".
Tutto questo trova attuazione nella futura configurazione dei gestori del risparmio in tre figure: a) i gestori ordinari "sopra soglia" che sono soggetti a tutta la regolamentazione, ma possono gestire ogni tipo di fondi; b) i gestori "sotto soglia" che sono solo registrati e possono operare solo in Italia; c) i gestori di fondi europei di venture capital o per l'imprenditoria sociale (disciplinati dai regolamenti UE). Spariscono gli attuali gestori "sotto soglia" autorizzati (e vigilati, ma comunque privi del passaporto europeo) e le società d'investimento semplice.
I nuovi "sottosoglia" avranno le stesse caratteristiche dimensionali degli attuali, e vale a dire si tratta di gestire fondi chiusi riservati con attivi fino a 100.000 euro oppure fino a 500.000 euro (ma a condizione di non fare ricorso a leva e di consentire rimborsi dopo 5 anni). Gli investitori possono essere professionali, ma anche non professionali (se investono almeno 500.000 euro e hanno un portafoglio finanziario di almeno 5 milioni), amministratori e dipendenti del gestore.
Sono previste solo segnalazioni periodiche sui principali investimenti, sulle esposizioni e sulla concentrazione; scompaiono le sanzioni (salvo che per l'antiriciclaggio/AML) e gli obblighi per il depositario e il revisore dei conti di informare le autorità su eventuali irregolarità. E, in effetti, quello che di più impegnativo resta per l'accesso al mercato sembrano i presidi AML, da attuare comunque in base al criterio di proporzionalità (oltre, ovviamente, alla forma di spa, alla sede in Italia, all'onorabilità degli esponenti, al depositario, ecc.).
Si applica il Codice delle crisi d'impresa, senza interventi della Banca d'Italia. Quest'ultima conserva il potere di procedere alla cancellazione quando vengano a mancare le condizioni di base per la registrazione. La cancellazione è seguita da un obbligo di liquidazione o cessione dei fondi gestiti.
Per la Banca d'Italia residua la facoltà di applicare limiti di leva finanziaria massima e adottare altre misure restrittive ma solo per evitare un rischio sistemico; permane il potere di convocare gli esponenti e di effettuare ispezioni ma solo nei casi di fondato sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di un grave rischio sistemico.
Da sottolineare che per gli investimenti tutti i settori economici e imprenditoriali sono aperti e che sussiste solo l'esclusione di attività di cartolarizzazione; ammesse invece attività connesse e strumentali a quella principale.
Si dovrà attendere anche una futura normativa secondaria, passando per un regime transitorio per i gestori "sotto soglia" attuali, ma il disegno per agevolare gli investimenti nelle PMI innovative, nel proporzionare la vigilanza e nel semplificare le regole è, come detto, articolato e l'introduzione delle Sgr "sotto soglia" è solo una tessera del mosaico. E dato che sul TUF sono previsti interventi mirati e chirurgici è ai dettagli che occorre ora prestare attenzione.
Certo, come per tutte le riforme, si tratta dell'avvio di un percorso che potrà auspicabilmente svilupparsi (ad esempio, allargando le maglie anguste dei requisiti dimensionali dei fondi e degli investitori non professionali), che andrà sottoposto al vaglio del mercato, e, soprattutto, che dipenderà dall'iniziativa e dalla capacità degli operatori di cogliere le occasioni, calibrando gli obiettivi di business e predisponendo nuovi progetti. Meglio se per tempo.