È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, n. 152, la legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante “disposizioni urgenti per il Piano Casa”.
Il decreto-legge ha subito diverse modifiche in sede di conversione, in particolare, è stata anzitutto precisata la platea dei destinatari delle misure ivi previste, chiarendo che esse si rivolgono ai lavoratori fuori sede, sia privati che pubblici, e, in particolare, al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze Armate (articolo 1, comma 2).
Inoltre, per quanto più rileva:
in relazione al programma straordinario di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale (I° pilastro):
- viene ampliata la platea dei beneficiari dei contributi destinati al recupero degli immobili di edilizia sociale: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) viene infatti autorizzato a erogare i contributi direttamente agli enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica - e non più solo agli enti da essi costituiti o partecipati - (denominati “soggetto attuatore”) mediante la stipulazione di apposita convenzione con Invitalia S.p.a., denominata “soggetto gestore” (articolo 2, comma 2);
- viene inoltre modificata la disciplina riguardante la stipulazione della predetta convenzione: essa dovrà definire, fra l’altro, i criteri e le modalità di selezione - da parte del soggetto gestore - delle offerte presentate dai soggetti attuatori, ai quali è ora riconosciuta la facoltà di individuare direttamente gli immobili da recuperare o riconvertire, anche tra quelli compresi nell’elenco degli immobili di proprietà di enti territoriali e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a ERS predisposto dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (articolo 2, comma 3, lettera b);
- viene modificata la disciplina prevista per gli schemi-tipo di convenzione tra enti proprietari e soggetti attuatori, i quali prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento per una durata, comunque, non inferiore a venticinque anni, consentendo di stabilire una durata diversa ove l’investimento preveda un ammortamento per un periodo inferiore (articolo 3, comma 3, lettera b);
in relazione al programma straordinario di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale (I° pilastro e II° pilastro):
- per gli interventi che comportino il mutamento di destinazione d’uso, viene introdotto l’obbligo di trascrizione nei registri immobiliari del vincolo trentennale di destinazione d’uso, entro trenta giorni dal loro completamento (articolo 8, comma 3);
in relazione ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata (III° pilastro):
- viene consentita la presentazione di programmi infrastrutturali di edilizia integrata da parte di soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o di veicolo societario appositamente costituito, in possesso di determinati requisiti (articolo 9, comma 1-bis);
- è introdotta la definizione di “contesto territoriale”, individuato quale ambito fisicamente continuo o funzionalmente unitario nel quale si realizza il programma di investimento infrastrutturale. È inoltre previsto che, ove il programma si inserisca in comparti di sviluppo di maggiori dimensioni comprendenti anche l’insediamento di destinazioni non residenziali, la quota minima di investimento - non inferiore al 70% dell’importo complessivo - venga calcolata esclusivamente con riferimento alla componente residenziale (articolo 9, comma 3, lettera a e lettera a-bis);
- i programmi predetti assicurano la presenza di spazi e servizi di prossimità, per la componente di edilizia convenzionata, funzionali al benessere della comunità residente e, in particolare, interventi di senior cohousing e cohousing intergenerazionale (articolo 9, comma 3, lettera a-ter);
- il prezzo e il canone calmierati per la locazione o la vendita delle unità abitative oggetto di interventi di edilizia convenzionata sarà determinato con apposito atto convenzionale con il comune interessato; tale atto dovrà, fra le altre cose, individuare le modalità omogenee per assicurare un’adeguata dotazione di servizi pubblici “con particolare riferimento alla presenza … di attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi” oltre ai già previsti esercizi commerciali di vicinato (articolo 9, comma 3, lettera i, n. 4);
- una quota compresa tra il 5% e il 15% della superficie utile complessiva potrà essere destinata, mediante convenzioni a canone calmierato, a start-up, microimprese, coworking, commercio di prossimità e artigianato urbano e a servizi di quartiere (articolo 9, comma 3, lettera i-bis);
- per i grandi programmi d'investimento di cui all’articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, la facoltà di ricorrere alla relativa disciplina è ora riconosciuta in via generale, computando l'ammontare degli investimenti sull'intero arco temporale di realizzazione del programma, a prescindere dalla presenza di una componente di investimento diretto estero (articolo 9, comma 7).
Sono, inoltre, introdotte disposizioni specifiche in materia di alloggi di servizio destinati all'Arma dei carabinieri, alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza.