Lo scorso 19 febbraio 2026 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 41, il Decreto-Legge n. 19, recante 'ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione'. Il provvedimento introduce modifiche in diritto amministrativo, in materia ambientale, riguardo alla realizzazione di alloggi per studenti universitari e prevede programmi di sovvenzione PNRR per contributi finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo.
Si segnala, in particolare, che:
In relazione ai procedimenti amministrativi:
Con riferimento alla conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona (articolo 14-bis legge 241/1990): il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni è ridotto a 30 giorni (in luogo dei 45 previgenti); il termine stesso, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, è ridotto a 60 giorni (in luogo dei 90 previgenti), salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell'Unione europea; le determinazioni assunte dalle amministrazioni, formulate in termini di assenso o dissenso, oltre a essere motivate e a indicare prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, devono quantificare, ove possibile, i relativi costi. La previsione si applica a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale; è prevista la possibilità che l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, fissi una riunione sincrona in via telematica con tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prenda atto delle rispettive posizioni e proceda senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva. Anche in tal caso si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione o abbiano espresso un dissenso non motivato.
Con riferimento alla conferenza di servizi simultanea e sincrona (articolo 14-ter legge 241/1990): il termine per la conclusione dei lavori è ridotto, di norma, a 30 giorni dalla data della riunione (in luogo dei 45 previgenti) e da 90 a 60 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
Con riferimento al silenzio assenso (articolo 20 legge 241/1990): è previsto che il silenzio non si formi nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare oggetto e ragioni del provvedimento richiesto; nel caso di silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un'attestazione circa la formazione del silenzio assenso, senza necessità di richiesta da parte del privato; l'amministrazione deve inviare d'ufficio l'attestazione all'indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, indicato nella domanda, anche nel caso di procedimenti non ancora telematizzati.
In relazione al ricorso straordinario (DPR 24 novembre 1971, n. 1199): la competenza a decidere, in precedenza attribuita al Presidente della Repubblica, è trasferita al Presidente del Consiglio di Stato.
In materia di bonifiche: è previsto che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica siano efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.
In materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 14 novembre 2000, n. 338): è disposto che, per i cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie ai sensi della legge 338/2000, non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato; qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune, gli interventi edilizi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del D.P.R. n. 380/2001.
In materia di energia: al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, sono istituiti programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale; il soggetto gestore dei programmi è il GSE; il GSE stipula, con ciascun soggetto beneficiario, gli accordi di concessione entro il 30 giugno 2026.