Arrivano dall'INPS le prime istruzioni operative sul bonus stabilizzazione giovani, il nuovo incentivo introdotto dal Decreto Lavoro e destinato ai datori di lavoro che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ma non solo. Sempre nelle indicazioni contenute nella circolare n. 72/2026, pubblicata all'inizio di luglio, l'ente previdenziale chiarisce inoltre chi può accedere all'agevolazione, quali sono i requisiti richiesti e come dovrà essere presentata la domanda per ottenere l'esonero contributivo. Ecco cosa sapere.
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Come richiedere il bonus stabilizzazione giovani secondo le indicazioni INPS
In merito alle indicazioni operative, l'INPS spiega nella circolare che il datore di lavoro interessato dovrà presentare un'apposita domanda all'Istituto utilizzando esclusivamente il modulo telematico disponibile sul sito ufficiale, all'interno della sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) ? Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione".
Una volta ricevuta la richiesta, l'INPS provvederà a effettuare tutti i controlli previsti, sia nel caso di trasformazioni del contratto già effettuate sia per quelle ancora da perfezionare.
In particolare, l'Istituto verificherà "che il lavoratore non sia stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato precedenti a quello per il quale si richiede il riconoscimento dell?esonero", si legge nella circolare.
Inoltre calcolerà l'importo dell'agevolazione spettante e, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti e vi sia ancora disponibilità di risorse, comunicherà l'accoglimento della domanda.
Vale la pena ricordare che il bonus stabilizzazione giovani consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con l'esclusione dei premi e dei contributi INAIL. L'incentivo può essere riconosciuto per un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore, e spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale (in questo caso, i massimali dell?agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti).
A chi spetta il contributo per l'assunzione dei lavoratori giovani
Sempre l'INPS nella Circolare precisa che il bonus stabilizzazione giovani si applica "a tutti i datori di lavoro privati", e riguarda esclusivamente "i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale".
Più precisamente, l'incentivo viene riconosciuto ai giovani lavoratori che, alla data dell?evento incentivato, "non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un?età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell?intera vita lavorativa".
Guardando invece alla contrattualistica, come previsto dall'articolo 4 comma 2 del decreto Lavoro, l'agevolazione riguarda le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2026, "senza soluzione di continuità con i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026".
Sono inoltre esclusi dall'incentivo, come stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 4, i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato, per i quali la normativa prevede già un regime contributivo agevolato.

Quali sono gli altri requisiti previsti
Oltre ai requisiti anagrafici e contrattuali, la circolare INPS richiama anche una serie di condizioni aggiuntive che i datori di lavoro devono rispettare per poter beneficiare del bonus stabilizzazione giovani.
Tra queste figura il divieto di aver effettuato, nei sei mesi precedenti la trasformazione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
A sua volta, il datore di lavoro non può procedere, nei sei mesi successivi alla trasformazione, "al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo".
Infine, la circolare richiama il comma 4 dell'articolo 4 del decreto Lavoro, il quale stabilisce che il riconoscimento dell'esonero è subordinato anche al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato "sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti".